PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
Mereu, Volonté, DAlia, Giuseppe Gianni, Ciro Alfano, De Laurentiis, Mazzoni, Anna Maria Leone, Santino Adamo Loddo,
Cossa, Tonino Loddo, Sanza, Onnis, Molinari, Porcu, Cannella, Dagró, Emerenzio Barbieri, Dorina Bianchi, Ranieli, Brusco,
Romano, Lucchese
Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992,
e disposizioni a tutela della minoranza linguistica tabarchina della Sardegna e della minoranza galloitalica
della Sicilia e della Basilicata.
Presentata il 13 febbraio 2002
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992.
Art. 2.
(Ordine di esecuzione).
1. Al fine di tutelare le minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, e successive modificazioni, e le minoranze già tutelate dagli statuti e dalle relative norme di attuazione nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, piena ed intera esecuzione è data alla Carta di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 della Carta stessa.
2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, la legislazione nazionale e regionale in materia di lingue regionali o minoritarie è uniformata ai princìpi della Carta di cui all'articolo 1. Sono fatte salve le disposizioni legislative che prevedano condizioni più favorevoli per le minoranze linguistiche.
Art. 3.
(Delega legislativa per l'adattamento).
1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di dare attuazione alle disposizioni della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) garantire un pieno adattamento della legislazione statale alle disposizioni della Carta;
b) prevedere un sistema di raccordo tra Stato e regioni che consenta di coordinare le attività a tutela delle minoranze linguistiche in attuazione delle disposizioni previste dalla Carta.
Art. 4.
(Modifiche alla legge 15 dicembre 1999, n. 482).
1. L'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, è sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i princìpi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene, croate e delle comunità tabarchine della Sardegna, galloitaliche della Sicilia e della Basilicata, nonché di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo".
Art. 5.
(Disposizioni transitorie).
1. All'atto del deposito dello strumento di ratifica le dichiarazioni previste dagli articoli 2 e 3 della Carta sono effettuate sulla base della legge 15 dicembre 1999, n. 482, come modificata dalla presente legge, e della legislazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 6.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, quantificato in 2.500.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.